06/12/2017 - REDDITO DI INCLUSIONE: DOCUMENTAZIONE, CONDIZIONI E DURATA
Dal 1° dicembre 2017 è ufficialmente iniziata l’era del Reddito di Inclusione, uno degli interventi di cui si è più parlato nelle ultime settimane: si tratta di una misura realizzata al fine di contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Il Reddito, indicato come ReI, è commisurato alla situazione economica dei nuclei familiari e ha come premessa indispensabile per i beneficiari l’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Dopo l’istituzione della sopra citata misura con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, un altro momento fondamentale è rappresentato dalla circolare di istruzioni operative sul Reddito di Inclusione, pubblicata dall’INPS, ossia la Circolare n. 172 del 22 settembre 2017: tale documento è di notevole importanza, in quanto illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere dall’anno 2018. Tale fondo ammonta per il 2018 a oltre 1500 milioni di euro e riassorbe le dotazioni di ASDI, SIA e Carta Acquisti. Il ReI non è cumulabile con gli ammortizzatori sociali, come ad esempio la NASPI, ma è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se nel rispetto di determinati limiti e, in quanto avente natura di prestazione assistenziale, è escluso da tassazione. Per usufruire del Reddito di Inclusione l’ISEE del richiedente deve avere come limite massimo 6mila euro; il ReI si compone di un beneficio economico e di una componente di servizi alla persona. Come detto, condizione indispensabile per ottenere il beneficio è il rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato. L’erogazione del Reddito di Inclusione spetta all’INPS per mezzo di una carta di pagamento elettronica chiamata Carta ReI: per accedere al beneficio occorre presentare la domanda apposita e la dichiarazione DSU per indicare la situazione economica di bisogno. La durata massima della misura è di 18 mesi e il ReI può essere richiesto, dopo 6 mesi di interruzione, per altri 12 mesi.