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11/12/2017 - ACCERTAMENTO SULL’EMISSIONE DI SCONTRINI, SENTENZA DELLA CASSAZIONE
«In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212»: così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione lo scorso 27 novembre, per mezzo della Sentenza n. 28312, in merito ad una questione inerente alla legittimità dell’accertamento emesso prima del canonico termine di 60 giorni in materia di rilascio dello scontrino o della ricevuta da parte della società contribuente. In particolare, la Cassazione ha ribadito che l'accertamento emesso prima di 60 giorni dall'ispezione fatta per verificare il rilascio dello scontrino o della ricevuta da parte della società contribuente è da considerarsi illegittimo, poiché anche in assenza di un verbale da parte della Guardia di finanza non può certo trattarsi di un accertamento a tavolino e quindi l'atto impositivo è illegittimo per violazione delle garanzie dello Statuto. La sentenza è arrivata a seguito di un episodio relativo alla visita delle Fiamme Gialle ad un commerciante, conclusasi con la verifica da parte degli agenti della mancata emissione di alcuni scontrini: la società ha evidenziato come si fosse in presenza di una violazione del termine di 60 giorni, ma la Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale hanno respinto la difesa sostenendo che anche in assenza di verbale, l’accertamento può essere considerato a tavolino. In realtà, l’intervento della Suprema Corte ha dato ragione alla società contribuente, evidenziando come la Ctr non abbia correttamente qualificato la fattispecie procedimentale concreta come verifica a tavolino, trattandosi di contro all'evidenza di un accesso presso la sede della società contribuente specificamente finalizzato alla verifica della regolare emissione dello scontrino e della ricevuta.