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13/12/2017 - DONAZIONI, IMPORTANTE SENTENZA DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Ha fatto discutere una delle numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel corso dell’estate appena trascorsa e riconducibile al tema delle donazioni in denaro ai figli. In particolare, i giudici hanno in estrema sintesi affermato che la presenza del notaio è indispensabile al cospetto di somme consistenti di denaro donate, e che il non rispetto di questa condizione può render nulla tale donazione. La sentenza in questione è la numero 18725 del 27 luglio 2017, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e tale sentenza, in particolare, ha fatto una distinzione netta tra la donazione diretta, per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e la donazione indiretta, con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario con altre tipologie di atto e senza la necessità di specifiche formalità (se non quelle eventualmente richiesta dal differente atto utilizzato). Si specifica quindi che costituisce donazione "diretta", ovvero donazione tipica ad esecuzione indiretta, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante al conto deposito titoli del beneficiario mediante bancogiro (quale modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto), e di conseguenza soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. La distinzione emersa è di notevole importanza, poiché diventa fondamentale in caso di successione, in quanto se una donazione effettuata senza atto pubblico viene considerata indiretta allora essa è valida e produce i suoi effetti, se viene considerata nulla invece le conseguenze anche per il donatario saranno ben diverse, in questo caso se il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario in quanto essendo la donazione nulla il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e i suoi eredi hanno il diritto di pretenderne la restituzione.