19/12/2017 - TUTELA DELLA PRIVACY VS ATTIVITĄ ISPETTIVA DELLA GDF
Molto spesso il diritto alla tutela della privacy rappresenta l’ultimo baluardo per mettersi al riparo da controlli potenzialmente troppo invadenti: tuttavia, non sempre la privacy può mettere un argine a determinati tipi di situazione. Uno dei casi in cui la tutela di questo diritto viene messa in un certo senso in secondo piano si ha quando la presunta violazione avviene per mano della Guardia di Finanza: in tal caso, infatti, l’interessato avrà l’onere di dimostrare un effettivo danno subito in conseguenza dell’attività ispettiva, ma ciò potrebbe non bastare, in quanto se i verificatori dovessero attestare l’impossibilità di agire in maniera differente, non sarebbe comunque possibile beneficiare di un indennizzo. A mettere in chiaro alcuni punti molto interessanti è la circolare n. 1 del 2018 della Guardia di Finanza, ossia il manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali che dedica alcune pagine proprio al rapporto fra tutela dei dati personali e accertamenti fiscali. Tra gli spunti di maggior interesse troviamo innanzitutto gli eventuali limiti della verifica, poiché la circolare illustra che al ricorrere delle condizioni previste dalle norme fiscali per l'esercizio della facoltà ispettiva, non potrà essere invocata la legge sulla privacy per sottrarsi al relativo dovere di fornire risposta; non c'è bisogno del consenso degli interessati se si tratta di osservare gli obblighi di riscontro sanciti dalle leggi tributarie, la cui violazione è anche sanzionata in via amministrativa La possibilità di acquisizione riguarda anche i dati sensibili, che possono essere legittimamente appresi dai verificatori. La materia è ovviamente suscettibile di ulteriori modifiche, anche a seguito di successivi confronti con il Garante della privacy.