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21/12/2017 - CIRCOLARE DELLE ENTRATE SULL’ACCONTO IVA PER CHI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

Ai fini dell’acconto IVA, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi previsti per la generalità dei contribuenti - storico, previsionale o effettivo- le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’art. 5 del DM) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell’art. 5 del DM). L’acconto IVA dovrà essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti. Questo in sintesi quanto chiarito dalla Circolare n. 28 del 15 dicembre 2017 targata Agenzia delle Entrate, avente come oggetto la “scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972 -versamento dell’acconto IVA art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405”. In sintesi, mediante il sopra menzionato provvedimento, le Entrate evidenziano come i soggetti interessati allo split payment devono determinare l’acconto Iva tenendo conto dell’imposta assolta sugli acquisti dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. È bene poi notare come, relativamente ai soggetti che applicano dal 2017 lo split payment all’acconto Iva determinato attraverso il metodo storico, vale a dire sulla base dei dati mensili o trimestrali 2016, dovrà aggiungersi l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. Nell’ipotesi in cui per il 2016 risultava un credito, l’importo può essere portato a decurtazione di quanto dovuto secondo l’Iva esigibile per lo split payment nei mesi di novembre o nel trimestre 2017.