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11/01/2018 - IRES AL 24%, ALCUNE RIFLESSIONI

L’Ires è finita di recente al centro del dibattito politico, in merito all’ipotesi ventilata da alcuni addetti ai lavori di operare una ridefinizione di tale imposta. Ricordiamo, a titolo di sintesi, che tale termine indica l’imposta sul reddito delle società (IRES) e si sostanzia in un’imposta proporzionale e personale con aliquota fissata attualmente al 24%, come previsto dalla Legge di Stabilità del 2016. Ed è proprio tale percentuale ad essere finita nel mirino nelle ultime settimane. Provando ad analizzare la questione, emerge come la riduzione dell'aliquota Ires al 24% pone alcuni problemi di compatibilità della tassazione delle società non residenti con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: le società non residenti sono considerate soggetti passivi Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir, per cui in via di principio sono soggette ad Ires con aliquota del 24%. I redditi tassabili in capo alle società non residenti sono esclusivamente quelli considerati prodotti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 23 del Tuir. Va poi considerato che, sulla scorta di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'esistenza di una restrizione alle libertà fondamentali può essere giustificata dall'esistenza di un vantaggio fiscale (nell'ipotesi, il non assoggettamento a Irap) esclusivamente in presenza di un nesso diretto e specifico tra vantaggio e svantaggio fiscale, da valutarsi tenuto conto dell'obiettivo della norma interna. Tali riduzioni, però, non sempre possono trovare applicazione sia perché né le convenzioni né le direttive limitano le ritenute nello stato della fonte quando, per esempio, gli interessi corrisposti a un soggetto non residente appartenente al medesimo gruppo eccedono il valore normale, sia perché si possono verificare fattispecie in cui lo stato estero (e.g. stati non appartenenti all'Ue per i quali troverebbe applicazione la libera circolazione dei capitali) ha stipulato con l'Italia solamente una convenzione per lo scambio di informazioni e non una convenzione contro le doppie imposizioni che limiti la tassazione nello stato della fonte.