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16/01/2018 - SANZIONI IVA, NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le novità, i chiarimenti e le precisazioni legate all’approvazione della Legge di Bilancio 2018 sono innumerevoli e proveremo, in questo spazio, a fornire quante più informazioni possibili relativamente al provvedimento che inevitabilmente condiziona in maniera decisiva l’anno appena iniziato. Tra le nuove regole comunicate mediante l’approvazione della Legge di Stabilità troviamo anche le indicazioni in tema di sanzioni IVA, che presentano alcune variazioni contenute in particolare in alcuni commi specifici, ossia quelli compresi fra il 915 e il 918: il riferimento normativo preciso, ovviamente, è la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017. In particolare, nella Legge indicata, e per la precisione nei commi sopra citati, viene previsto che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applichi la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le fatture interessate sono quelle emesse a far data dal 1° gennaio del 2019. Le sanzioni troveranno applicazione nel secondo semestre dell’anno in corso, per cui dal 1° luglio 2018 riguarderanno cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.