17/01/2018 - PER RATEIZZARE I DEBITI FISCALI SERVE L’OK DELL’ENTE
Rateizzare un qualsiasi tipo di pagamento significa, per moltissime persone, avere la possibilità di vivere con minor difficoltà una situazione di per sé particolare: se il pagamento in questione, poi, non riguarda l’acquisto di un bene o di un servizio, ma l’estinzione di un debito, la posizione di chi deve effettuare il pagamento può diventare ancora più scomoda e delicata. Ad ogni modo non sempre è da considerare automatica la possibilità di ricorrere alla rateizzazione per quel che concerne i debiti di natura fiscale: questo quanto emerso da una recente sentenza della Corte di Cassazione. La vicenda a cui facciamo riferimento riguarda un ricorso presentato da Equitalia e che ha generato la sentenza n. 440 della Cassazione, datata 11 gennaio 2018, sentenza che ha accolto il ricorso di Equitalia applicando alla lettera la norma contenuta nell’articolo 26 del Decreto Legislativo dl 26 febbraio 1999, decorrente dal 1 marzo 2008. In sostanza, viene affermato che Equitalia, oggi divenuta Agenzia Entrate e riscossione, non può dare l’ok alla rateizzazione del debito fiscale qualora l’amministrazione finanziaria (nel caso in questione si trattava del Comune di Roma) non abbia attribuito la facoltà di dilazionare i pagamenti dei tributi iscritti a ruolo all’esattore. Nella vicenda in oggetto, la Ctp e poi la Ctr del Lazio avevano dato ragione alla contribuente sostenendo l'obbligo di dilazione; la società di riscossione si era difesa sostenendo che il Comune di Roma aveva riservato per sé questa facoltà. Le norme attribuiscono agli agenti il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni ma le disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salva diversa determinazione dell'ente creditore, con effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione all'agente competente.