Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 732 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

23/01/2018 - PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO, CHIARIMENTI SULLA NOTIFICA TRAMITE PEC

A partire dal 15 luglio del 2017 è attivo, su tutto il territorio nazionale, il processo tributario telematico: la data in questione rappresenta il culmine di un processo inaugurato il 1° dicembre 2015 e che ha conosciuto una graduale estensione a livello regionale prima di coinvolgere l’intera Penisola. Questo aneddoto viene fatto a mo’ di precisazione per introdurre una notizia giunta a seguito di una comunicazione effettuata dalla Ctr Lombardia, mediante lo strumento delle sentenze: in particolare, ci si riferisce alla sentenza n. 5082/1/17, che è stata depositata lo scorso 5 dicembre. Per mezzo della sentenza sopra citata, il collegio milanese ha chiarito che la notifica dell'appello dell'ufficio via Pec, anche se è stata effettuata prima dell'entrata in vigore della normativa sul processo tributario telematico, è a tutti gli effetti da considerarsi valida, poiché i difensori del contribuente, essendo avvocati, sono tenuti per legge a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata. E il fatto che la parte resistente abbia presentato le controdeduzioni nei termini vuol dire che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Pertanto la notifica «prematura» non può considerarsi inesistente, purché effettuata secondo gli standard sugli atti processuali informatici definiti dal dm 4 agosto 2015. Si tratta di un intervento di notevole rilevanza, anche perché rappresenta la prima pronuncia avente carattere estensivo, dopo alcune decisioni (Ctp Reggio Emilia n. 245/1/17 e Ctr Toscana n. 1783/8/17) che avevano invece limitato la possibilità per gli enti impositori di ricorrere alla strada telematica, laddove il contenzioso era nato con modalità cartacee. In Lombardia la normativa sul Ptt ha debuttato il 15 aprile 2017. L'appello presentato tramite Pec dall'agente della riscossione risaliva invece al gennaio 2017. Da qui l'eccezione di inesistenza sollevata dai difensori del contribuente.