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09/02/2018 - VECCHIO IMMOBILE NON ABITABILE: OK AI BONUS PER LA NUOVA CASA
In materia di tassazione sugli immobili, non mancano le controversie fra diritti e benefici reclamati dai contribuenti e dubbi sollevati al riguardo dai soggetti istituzionali, che in molti casi oppongono un diniego qualora ravvedano l’inconsistenza dei requisiti evidenziati dai richiedenti e, di conseguenza, l’inammissibilità di determinati vantaggi. Capita però che una decisione negativa per il contribuente venga poi ribaltata dai giudici con sentenze ad hoc che consentono, da una parte di dirimere una questione fornendo, al contempo, chiarimenti importanti da utilizzare per situazioni future simili a quella appena risolta. Proprio di recente registriamo un caso interessante in tal senso, approdato sino alla Corte di Cassazione, che, per mezzo della Sentenza 2565 del 2 febbraio 2018, ha accolto la tesi dei proprietari di due immobili nello stesso comune uno dei quali non abitabile: la sezione tributaria ha annullato il verdetto con cui la Ctr Trieste aveva revocato i benefici sulla prima casa in relazione all'acquisto di un secondo immobile in quanto il primo, per dimensioni e caratteristiche non era abitabile. I giudici avevano motivato la decisione sfavorevole al contribuente sostenendo che il piccolo alloggio era stato usato per lungo tempo dalla famiglia anche se privo dei requisiti per abitarci. La tesi è stata ribaltata in sede di legittimità. Dopo una lungo esame di norme e contrasti giurisprudenziali la sezione tributaria ha messo nero su bianco che “in tema di agevolazioni prima casa, l'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato”. In sostanza, dunque, ciò che emerge dalla vicenda descritta è che i proprietari di una seconda abitazione nello stesso Comune mantengono le agevolazioni sulla prima casa qualora l’immobile lasciato non sia idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare le necessarie esigenze abitative.