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14/02/2018 - FERMO AMMINISTRATIVO LEGITTIMO SULLE AUTO AZIENDALI

Il fermo amministrativo è un procedimento cautelare e poi esecutivo, che l’Agenzia delle Entrate/Riscossione può attivare nel caso in cui il contribuente a cui è stata notificata una cartella esattoriale, non paghi l’importo del debito entro 60 giorni. Si tratta quindi, in concreto, di un vero e proprio atto formale attraverso il quale Equitalia, o altro agente della riscossione, dispone il blocco dei veicoli a motore intestati al debitore; avere un veicolo con fermo amministrativo vuol dire, in sostanza, che il veicolo a motore, per cui automobili, moto, scooter, macchine agricole, pullman ecc, oggetto di garanzia del credito per gli Enti impositori, viene bloccato temporaneamente tramite un atto ufficiale. Diverse discussioni sono sorte in merito all’applicabilità di tale strumento a danno dei contribuenti, e non poche volte si è reso di conseguenza necessario l’intervento dei giudici al fine di dirimere situazioni tutt’altro che semplici da interpretare per i diretti interessati. A tal proposito è di qualche giorno fa, precisamente del 9 febbraio 2018, una importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di legittimità dell’applicazione del fermo amministrativo: si tratta dell’ordinanza n. 3174. Nello specifico, per mezzo di tale intervento, la Cassazione ha spiegato che è legittimo il fermo amministrativo sulle auto aziendali per il debito Iva dell'impresa. In questo caso non operano le norme sui limiti al pignoramento di determinati beni indispensabili all'esercizio dell'attività, disposizioni che riguardano solo l'esecuzione forzata. La vicenda coinvolge una società alla quale erano state notificate cartelle di pagamento Irap e Iva, e che si era vista applicare il fermo amministrativo sulle auto aziendali da parte dell’Agenzia delle Entrate: il contribuente che, a seguito della sentenza della Ctr di Torino, aveva opposto le norme poste a tutela del pignoramento di alcuni beni indispensabili per l'esercizio dell'impresa, ha visto invece respinto dalla Corte il ricorso presentato.