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28/02/2018 - VERSAMENTO IRAP NON DOVUTO DAL PARTNER DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, maggiormente nota con l’acronimo IRAP, ha compiuto da poco vent’anni, essendo entrata in vigore con il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Il rapporto tra questa imposta a i professionisti non è sempre lineare, tanto da richiedere l’intervento dei giudici per chiarimenti interpretativi legati a determinate vicende. Proprio di recente, ossia il 6 febbraio 2018, è arrivata la sentenza 504/23/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in seguito al sorgere di una controversia: a sollevare la questione un revisore, partner che chiedeva il rimborso dell’IRAP precedentemente versata, ma riceveva silenzio-rifiuto dall’Agenzia delle Entrate. Ricorreva in CTP il professionista, sostenendo che data la sua attività all’interno della società di revisione non poteva vantare una propria organizzazione, non sosteneva costi né oneri passivi per canoni di locazione, né tantomeno costi per prestazioni da lavoro dipendente o compensi a collaboratori terzi. La CTP ha analizzato quanto accaduto e ha provveduto a sottolineare come il fatto che il revisore avesse rivestito la carica di procuratore speciale, riguardo alla gestione del tirocinante, non rileva ai fini IRAP del professionista in quanto la società di cui è partner paga l’IVA e non è una struttura organizzata di pertinenza personale del ricorrente. In definitiva, dunque, viene confermato che l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione rilevando la titolarità in capo alla società dei beni che compongono la struttura organizzativa di cui si avvale il professionista, piuttosto che la valutazione della responsabilità all’interno della medesima struttura.