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01/03/2018 - L’ANTIECONOMICITÀ NON ANNULLA LA DETRAZIONE IVA

In materia di detrazione Iva esistono alle volte di dubbi che rendono poco chiara l’applicazione della legge in tale ambito. Ad esempio, in una vicenda che ha avuto recentemente luogo, è stata messa in discussione la detrazione per alcuni costi sostenuti in presenza del principio di antieconomicità. A tal proposito però si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio, chiarendo che il disconoscimento della detrazione appare contrario alla disciplina comunitaria di tale tributo e alla giurisprudenza della Corte Ue, dal momento che provocherebbe, a fronte dell'avvenuto versamento dell'imposta, una non consentita doppia imposizione sulla medesima operazione commerciale. Di conseguenza, il principio di antieconomicità non è applicabile ai fini dell'Iva e quindi non può portare l'ufficio a negare la detrazione di un costo sostenuto. Nell'ambito delle imposte dirette, invece, il disconoscimento della deducibilità può avvenire solo qualora l'ufficio dimostri che la transazione economica ha dato luogo ad arbitraggi fiscali infragruppo. I principi sono stati affermati dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 959/4/18, depositata il 15 febbraio 2018. Il ricorso ai giudici d'appello capitolini era stato avanzato da Alitalia, alle prese con una contestazione fiscale Ires, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2004. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune operazioni «contrassegnate da abnorme non economicità», tra le quali costi per consulenze esterne, incentivi all'esodo per personale successivamente riassunto, nonché retribuzioni particolarmente elevate per la dirigenza e il management, pur a fronte di perdite di esercizio. I giudici della Ctr Lazio hanno però sposato la tesi della difesa, evidenziando come l'antieconomicità potesse dar luogo all'indeducibilità dei costi sostenuti solo in ipotesi di inesistenza delle sottostanti operazioni oppure in caso di illeciti arbitraggi fiscali.