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08/03/2018 - RENDITE, EVENTUALI MODIFICHE DA NOTIFICARE AL CONTRIBUENTE
È direttamente ai proprietari, che rivestono il ruolo di contribuenti, che vanno notificate le modifiche riconducibili alla rendita: ad affermare questo è l’autorevolissima voce della Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 3727 datata 15 febbraio 2018. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale ne preclude l'utilizzabilità ai fini Ici, non obbligando il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato, non può divenire definitivo. Nel caso specifico che ha generato il ricorso e di conseguenza l’ordinanza della Cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti nei confronti della sentenza di primo grado, mediante la quale era stato respinto il ricorso avverso un avviso Ici, relativo all'anno 2006, con il quale il Comune aveva contestato il carente versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all'unità immobiliare. La rendita, una volta notificata, è dunque utilizzabile a fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovvero suscettibili di accertamento, liquidazione, o rimborso. Il legislatore, stabilendo che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci a decorrere dalla loro notifica, ha dunque solo voluto segnare il momento a partire dal quale il Comune può richiedere l'applicazione della nuova rendita e il contribuente tutelare le sue ragioni. A differenza di quanto avveniva per le attribuzioni o le rettifiche adottate fino al termine del 31 dicembre 1999, L'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, per avere efficacia va immancabilmente notificato al contribuente.