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09/03/2018 - VISTO DI CONFORMITÀ PER IL CREDITO IVA SUPERIORE A 5MILA EURO
Il termine entro cui inviare la dichiarazione IVA si avvicina ed è importante tenere a mente alcune cose: in questa occasione ci concentriamo sulle informazioni relative all’apposizione del visto di conformità, e ai relativi controlli, per crediti superiori alla somma di 5mila euro. Ricordiamo che è indispensabile, se si vuole provvedere a compensare nel modello F24 crediti IVA di tale entità, la presenza di tale visto o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società. Tra soggetti che possono rilasciare il visto di conformità troviamo anche i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF: per il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA bisogna verificare alcuni fattori fondamentali, come la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione, la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. I controlli da mettere in atto sono quelli relativi al codice attività, alle fattispecie che generano il credito IVA, al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti, alla verifica della corrispondenza del credito d’imposta riportato dall’anno precedente. Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Nel caso in cui, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.