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14/03/2018 - FRODE, NIENTE CONFISCA COL PATTEGGIAMENTO

In caso di patteggiamento per frode fiscale o altri illeciti di natura fallimentare non è possibile disporre la confisca sugli immobili dell’imprenditore, non prima almeno di una motivazione sull'impossibilità di sequestrare direttamente il patrimonio aziendale o comunque il profitto del reato (pari all'ammontare dell'imposta evasa). A sancire tale condotta è la sentenza n. 10525 emanata lo scorso 8 marzo 2018 dalla Corte di Cassazione che, attraverso tale strumento, ha provveduto ad accogliere il ricorso avanzato da un imprenditore di Frosinone. Il contribuente infatti, sul cui capo pendono per l’appunto le imputazioni per reati fallimentari e tributari, ha deciso di ricorrere in Cassazione deducendo che il tribunale, nel disporre la confisca, aveva del tutto omesso di valutare e di motivare alcuni parametri essenziali, tra i quali il valore del profitto derivante dai reati suddetti e l’impossibilità di disporre la confisca diretta. il ricorso è stato favorevolmente accolto dai giudici della V Sezione Penale, poiché il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni in conseguenza delle quali reputa di dover procedere disponendo la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro. La confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 deve essere sempre disposta anche nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa.