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15/03/2018 - RISOLUZIONE ENTRATE RELATIVA A CODICI F24 ELIDE

L’Agenzia delle Entrate continua a fornire le informazioni necessarie in relazione alle numerose tematiche inerenti all’universo fiscale, servendosi, a tale scopo, dello strumento delle risoluzioni per chiarire il sorgere di eventuali dubbi o per fornire nuove comunicazioni tecniche in materia. Attraverso la risoluzione n. 3/E, datata 12 gennaio 2016, erano stati istituiti i codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento, per mezzo del modello F24, delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Dl 78/2009. Sempre relativamente a tale argomento, il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, ossia la manovra correttiva 2017, prevede che non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 per quel che concerne il pagamento delle somme richieste con i predetti atti di recupero. Per mezzo della Risoluzione n. 20/E del 9 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” – F24 ELIDE; le modalità di compilazione prevedono l’indicazione, nella sezione “CONTRIBUENTE”, di codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che provvede al versamento. Nella sezione “ERARIO E ALTRO” è necessario indicare nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, il codice tributo. Mediante i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente si valorizzano i campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nella forma “AAAA”.