19/03/2018 - INTERVENTO DELLA CASSAZIONE SULL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Il nostro ordinamento prevede espressamente il reato di omesso versamento delle ritenute, con particolare riferimento all’articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000. Il comportamento omissivo dà luogo a un reato solo qualora si verifichi il superamento della soglia di punibilità, fissata dal legislatore in 150mila euro per anno d’imposta; va aggiunto poi che al sussistere di determinate condizioni, il reato penale che si configura prevede la reclusione da 6 mesi fino a 2 anni. Va inoltre evidenziato come il reato di omesso versamento di ritenute prevede però una precisa causa di non punibilità, rappresentata dall’integrale pagamento del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Più precisamente, l'articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000 contiene un nuovo istituto premiale, rappresentato dalla non punibilità di taluni reati a condizione che avvenga l'integrale estinzione del debito tributario (quindi il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi) o il pagamento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Con la sentenza 10810/2018 dello scorso 12 marzo la Corte di Cassazione ha chiarito che le nuove soglie di punibilità comportano una revoca delle condanne definitive basate sulle soglie precedenti. In particolare un contribuente era stato condannato per il reato di omesso versamento IVA e ritenute ma per importi inferiori alle nuove soglie di punibilità, ricorreva così in Cassazione dove trovava accoglimento la tesi secondo cui il fatto non costituiva più reato in base alla normativa vigente.