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21/03/2018 - BENEFICI FISCALI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SENTENZA CTR TOSCANA

Le Associazioni dilettantistiche operanti nel mondo dello sport possono richiedere l’accesso a determinati benefici previsti dalla normativa vigente: per ottenere le agevolazioni a cui la legge dà diritto, però, devono sussistere alcune condizioni irrinunciabili e tali condizioni devono emergere in maniera chiara e inequivocabile. Di recente, si è reso necessario l’intervento dei giudici per fare chiarezza in merito a una vicenda avente per oggetto proprio il diritto di ottenere i benefici a cui abbiamo fatto riferimento. In particolare, è intervenuta la Commissione tributaria regionale della Toscana mediante la sentenza n. 458/2/18 di qualche settimana fa, precisamente del 5 marzo 2018. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, veniva chiarito come il riconoscimento del Coni non valeva di per sé ai fini del trattamento fiscale agevolato e che il principio di democraticità, la trasparenza di gestione economico-finanziaria, il divieto di distribuzione di utili e quant'altro previsto non rappresentavano soltanto condizioni formali da inserire nello statuto, ma soprattutto precetti a cui le Asd devono conformarsi, pena la perdita dei benefici fiscali. La Ctp respingeva il ricorso con sentenza poi confermata dalla Ctr, la quale riteneva che l'art. 90 cit. non avesse natura prettamente civilistica e costituisse condizione per il godimento delle agevolazioni tributarie. In definitiva dunque, si pone l’accento sul fatto che le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche possono trovare applicazione solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. Chi vuole far valere una forma di agevolazione deve provare, quando vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta.