28/03/2018 - CHIARIMENTI SUL BONUS CASA
Il bonus casa rappresenta un provvedimento di grande importanza che caratterizza il corpus normativo del nostro Paese e riguarda un gran numero di cittadini. L’Agenzia delle Entrate fornisce a tale proposito alcuni chiarimenti per fare il punto sulla situazione e dirimere eventuali dubbi circa gli aventi diritto e i requisiti necessari. Il riferimento è sempre il contenuto delle disposizioni di cui al comma 2-bis, dell'art. 16, Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, come introdotto dal n. 4), lettera b), comma 3, dell'art. 1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), le quali richiedono una comunicazione da inviare all'Enea, analogamente a quanto già prescritto per fruire delle agevolazioni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Ricordiamo, andando più nello specifico di tale agevolazione, che la detrazione del 50%, entro un limite di 96 mila euro, spetta per numerose tipologie di lavori eseguiti sulle singole unità e sulle parti a comune degli edifici, a partire dallo scorso 1° gennaio, con la conseguenza che il bonus si protrae, in tale entità, per tutti gli interventi eseguiti e per le spese sostenute dal 26/6/2012 fino al 31/12/2018. Da segnalare anche la voce relativa all’iva ridotta: a tale proposito, bisogna ricordare che per gli interventi eseguiti di recupero del patrimonio edilizio, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, il contribuente può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta pari al 10%, anche per l'acquisto dei beni necessari all'intervento, ma solo se ceduti nell'ambito di un contratto di appalto, con particolare attenzione, a cura del prestatore d'opera, della presenza dei cosiddetti «beni significativi», nel qual caso l'Iva ridotta si rende applicabile ai citati beni fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore di detti beni; sul punto, è la stessa legge di bilancio 2018 che ha fornito un'interpretazione autentica, quando sono presenti componenti staccate dai beni significativi (circ. 12/E/2016).