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05/04/2018 - CIRCOLARE DELLE ENTRATE SU PREMI E WELFARE AZIENDALE

Come inquadrare a livello fiscale e normativo il tema dei premi aziendali legati agli obiettivi raggiunti e il concetto di welfare aziendale non è sempre chiaro e semplice per le aziende stesse, alle prese con il rischio di mettere in atto comportamenti non in linea con quanto previsto dalle prescrizioni di legge. A tal proposito, arrivano chiarimenti molto importanti da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante la Circolare 5/E datata 29 marzo 2018: tali chiarimenti si rendono più che mai necessari anche a seguito delle modifiche introdotte, nella disciplina dei premi di risultato del welfare aziendale in generale, dalla Legge di Stabilità 2017 e da quella del 2018. Merita subito una menzione un chiarimento in particolare: l’invio tardivo della nuova CU non darà luogo a sanzioni, poiché il ritardo non è riconducibile ad inadempienza del datore di lavoro, ma è conseguenza del fatto che la verifica della spettanza di agevolazione è stata possibile solo successivamente rispetto ai termini ordinari di invio delle CU: quindi, niente sanzione alle aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia una nuova CU nei casi di verifica del raggiungimento dell’obbiettivo successivo al conguaglio delle ritenute. Relativamente al limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva, ricordiamo che esso è riferito al singolo periodo d’imposta; sulla scorta di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, l’importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che, nel corso dell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80.000 euro (non più 50.000 euro, come previsto prima). Il nuovo regime si applica ai premi erogati nel 2017 anche se maturati in anni precedenti. Il lavoratore può fruire del premio anche nella forma dell’utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio. Evidenziamo come, a partire dal 2017, i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.