11/04/2016 - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare 12/E dell'8 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni e chiarimenti in riferimento a importanti novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e alle modifiche normative apportate dai decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale: dalle agevolazioni (prima casa, leasing abitativo, maxi-ammortamenti, detrazioni Irpef, piccola proprietà contadina) alla dichiarazione precompilata e certificazione unica, dalle questioni in materia di accertamento al nuovo regime sanzionatorio, dalle procedure concorsuali al ravvedimento, dai dubbi in tema di contenzioso alle novità in ambito riscossione. Tra i vari quesiti viene chiesto se un contribuente vende l’abitazione comprata con l’agevolazione ‘prima casa’ e ricompra entro un anno un’altra ‘prima casa’, gli spetta il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e se, alla luce delle modifiche introdotte alle agevolazioni ‘prima casa’, spetta il credito d’imposta se il contribuente effettua il nuovo acquisto prima di vendere la casa preposseduta. La risposta è che deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della ‘prima casa’, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. All’atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni ‘prima casa’ il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.