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06/04/2018 - FISCO, ALCUNE DIFFERENZE FRA AFFITTACAMERE IN FORMA PROFESSIONALE E NON
Negli ultimi anni si è imposta in maniera decisa l’attività di affittacamere, poiché cresce in maniera esponenziale il numero di viaggiatori che sceglie questo tipo di soluzione per evitare di sostenere costi legati al soggiorno in hotel. E di pari passo con la domanda cresce quindi l’offerta, tanto da rendere necessari accorgimenti normativi in grado di regolare al meglio, dal punto di vista normativo e fiscale, tale nuova tendenza. Va innanzitutto chiarito che tale attività può essere svolta in forma professionale o non professionale: nel secondo caso si tratta di un’attività portata avanti in maniera del tutto occasionale, e ciò avviene ad esempio quando l’attività di affittacamere viene esercitata presso l’abitazione principale di residenza o di domicilio del soggetto. Per l’affittacamere non professionale non è necessaria l’apertura di Partita Iva: il solo obbligo riguarda la presentazione della SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso il Comune dove viene avviata l’attività, ossia nel Comune di residenza o domicilio del titolare. Relativamente agli obblighi dichiarativi i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR e costituiscono operazioni fuori campo IVA, per cui il titolare non dovrà rilasciare alcuna fattura o ricevuta fiscale al cliente, ma eventualmente può rilasciare ricevuta non fiscale, applicando una marca da bollo di Euro 2,00 se l’importo della ricevuta supera gli Euro 77,47. Diverse le condizioni e gli obblighi per poter esercitare l’attività di affittacamere in forma professionale: innanzitutto, è indispensabile aprire Partita Iva entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, così come la presentazione della SCIA al Comune in cui si trova l’immobile utilizzato per l’attività. È altresì necessario effettuare la registrazione dei contratti di locazione per contratti che durino più di 30 giorni; per quelli di durata inferiore, invece, non occorre tale adempimento, ma occorrerà comunque effettuare la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti. Per quel che concerne il regime IVA, verrà applicata l’aliquota ridotta del 10% e bisogna provvedere all’istituzione dei registri fiscali; potrà essere applicato il regime forfettario qualora gli incassi percepiti nell’anno solare non dovessero essere superiori ad Euro 50.000,00 e qualora le spese per lavoro dipendente non superino ad Euro 5.000,00, con conseguente esonero dal versamento dell’iva e dalla registrazione contabile.