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19/04/2018 - NO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER I CREDITORI: SCELTE IMPRENDITORIALI INSINDACABILI

Il mondo del lavoro nasconde moltissime insidie, anche perché ogni singola azienda si trova al centro di una rete di scambi che può essere davvero fittissima, rete che può coinvolgere numerosi attori e che obbliga a confrontarsi con tanti fattori e con imprevisti di cui può esser complicato valutare in anticipo, e in maniera precisa, la portata. E se le condizioni di scelta sono spesso difficili, esse possono generare conseguenze negative non solo per la stessa impresa, ma anche per eventuali creditori: ma in tal caso, non è possibile individuare nella figura dell’imprenditore il responsabile di danni economici per eventuali creditori, almeno non a livello legale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, infatti, la n. 7545 del 27 marzo 2018, chiarisce come l’amministratore di una società non può subire la condanna al risarcimento dei danni qualora l’eventuale dissesto dell’azienda sia conseguenza della mancanza di una programmazione economico-finanziaria adeguata. In estrema sintesi, le scelte imprenditoriali non possono essere sindacabili, anche se risultate inopportune: l’unica eccezione è data dalla possibilità che emerga la totale assenza di diligenza nell’apprezzare i margini di rischio dell’affare. I giudici della Corte hanno dunque accolto il ricorso avanzato da un imprenditore avverso la decisione dei giudici di merito che lo avevano invece condannato al risarcimento, a causa del fallimento dell’impresa e al conseguente danno contro i creditori. Per ciò che attiene al giudizio sul concetto di diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato, tale giudizio non può mai investire le scelte di gestione, anche se siano presenti profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo.