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27/04/2018 - CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL DIRITTO DI SUPERFICIE

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto di recente a chiarire una questione importante in materia fiscale, rifacendosi alle indicazioni normative contenute in leggi e interventi precedenti ed evidenziando quali norme siano da considerare ormai superate e quali invece in vigore a tutti gli effetti: in particolare, l’argomento in oggetto riguarda il diritto di superficie. In passato, le Entrate avevano fornito alcuni chiarimenti in materia mediante la Circolare n. 36/E datata 19 dicembre 2013: in essa si affermava che, tenendo conto del caso del contribuente come persona fisica, percettore di un corrispettivo per la costituzione di un diritto reale di superficie su di un terreno al fine di installare un impianto per la produzione di energia alternativa, l'inquadramento tributario di siffatto reddito in capo alla persona fisica dipendesse dalle modalità con cui la stessa aveva acquisito il diritto di superficie. In definitiva, non essendoci alcun dubbio sul fatto che si trattasse di redditi diversi ex art. 67 Tuir, il documento di prassi appena menzionato ne differenziava il trattamento. Con la sentenza n. 15333 del 4 luglio 2014, la Cassazione è intervenuta sulla questione affermando che il proprietario del fondo può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà e valorizzando la peculiarità del diritto di superficie che consente di tenere distinta la proprietà del suolo da quella della costruzione che sullo stesso insiste. Le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso trovano applicazione anche per tutti gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento dei diritti reali di godimento, tra i quali vi è indubbiamente anche il diritto di superficie, che ha la natura di diritto reale e non personale. Proprio in conseguenza di ciò, la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, afferma che i chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare n. 36/E del 2013 devono intendersi superati. L'amministrazione fa proprio l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, evidenziando come l'equiparazione disposta dall'art. 9, comma 5 del Tuir tra il trasferimento a titolo oneroso della proprietà e la costituzione o la cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, non goda mai di deroghe e sia disciplinata dall'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir. In definitiva, quindi, il trasferimento del diritto di superficie è equiparato alla cessione dell'immobile ai fini delle imposte dirette.