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02/05/2018 - VIA LIBERA ALL’AGEVOLAZIONE PER LE LIBRERIE, FIRMATO IL DECRETO
Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (librerie indipendenti) e di 10.000 euro per gli altri esercenti: questa in estrema sintesi la portata di un’iniziativa di grande rilievo, sia dal punto di vista economico che da quello strettamente simbolico, resa concreta dalla firma del Decreto apposito ad opera del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta, andando più nello specifico, del decreto attuativo delle misure di agevolazione fiscale per le librerie indicate dalla legge di Bilancio 2018. Nello specifico, si stabilisce che a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito a cui facciamo riferimento non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, e non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, né tantomeno a quelli della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. È altresì importante ricordare che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, utilizzando esclusivamente il mod. F24 telematico, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.