30/05/2016 - RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE SOLO SE SI VERSA ENTRO IL 31 MAGGIO
Per la riammissione alla rateazione occorre effettuare il primo versamento entro il 31 maggio. La possibilità di essere riammessi al piano di rateazione riguarda i contribuenti decaduti dal beneficio nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di ricorso agli istituti deflativi. I contribuenti che, dopo aver definito le somme dovute all’Erario aderendo all’avviso di accertamento, al Pvc o all’invito a comparire oppure prestando acquiescenza all’accertamento, hanno deciso di pagare a rate e sono poi decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze definite nel piano prestabilito, hanno l’opportunità di essere riammessi al pagamento dilazionato. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 22 aprile scorso, ha fornito tutti i chiarimenti in merito, stabilendo sia le modalità che i termini degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio. La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), purché si verifichino le due seguenti condizioni: la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento hanno determinato l’”uscita” dal piano di ammortamento devono riguardare le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dalla riammissione al beneficio.