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11/05/2018 - CASSAZIONE: LE SENTENZE PER EVASIONE POSSONO ESSERE REVOCATE

Una sentenza di pochi giorni fa è destinata a rivestire un ruolo importante in numerosi casi in materia di evasione fiscale e relative sentenze emesse a carico dei contribuenti colpevoli di tale reato. Lo scorso 7 maggio 2018, in particolare, mediante la sentenza n. 19699, la Cassazione ha infatti accolto il ricorso di un imprenditore che chiedeva la revoca della condanna patita per evasione Iva, poiché il fatto non è più inquadrato dalla legge come reato. La vicenda fa perno sul fatto che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, può revocare la sentenza prima che la condanna venga eseguita se, come in questo caso, l'evasione Iva per la quale era scattata l'accusa non supera più 250 mila euro. Nel caso specifico in questione, nei confronti dell'uomo erano state emesse addirittura due sentenze di condanna, e subito la difesa aveva presentato l'istanza di revoca ma il Tribunale aveva ritenuto il verdetto immodificabile. Ora la Suprema corte ha accolto la tesi della difesa, ribaltando completamente, di fatto, l’esito di questa intricata vicenda. Tutto ciò perché, ha spiegato la terza sezione penale, quando l'abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale; ciò anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività, come nel caso di specie. In tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l'analisi del capo di imputazione, può anche scendere nell'esame degli atti processuali per verificare e accertare, attraverso di essi, la consistenza e i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito. In definitiva, quindi, il giudice dell’esecuzione può procedere con la revoca delle sentenze di condanna nei casi di evasione fiscale, se emesse prima della riforma del 2015, qualora non venga superata la nuova soglia di punibilità.