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14/05/2018 - PER L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO È NECESSARIO CONSIDERARE COSTI E RICAVI

Arriva dalla Corte di Cassazione un’interessante precisazione su un tema molto importante e di grande interesse per numerose aziende, ossia l’accertamento induttivo, con particolare riferimento alla validità dello stesso. Mediante la sentenza n. 11043/2018, depositata solo pochi giorni orsono, ossia il 9 maggio, la sezione tributaria della Cassazione ha infatti chiarito che l’accertamento induttivo non può prescindere dal considerare, oltre ai ricavi d’impresa, anche i costi sostenuti. Andando più nel merito della questione, i giudici sostengono che tale affermazione è valida anche qualora l’azienda interessata non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi: nel caso in cui, infatti, non sia possibile accertare gli oneri, questi devono comunque essere determinati, seppur in via presuntiva. Secondo la Corte va quindi applicato “il principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un anno costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito”. Alla base di tale intervento c’è il ricorso presentato da una società che ha visto recapitato un accertamento induttivo nel 2003, senza che venisse trasmessa la dichiarazione. L'ufficio aveva provveduto a quantificare il maggior reddito d'impresa in circa 230 mila euro, con quasi 90 mila euro di imposte richieste, e in quasi 4 mln il fatturato rilevante ai fini Iva, per una maggiore imposta di 182 mila euro. Allineandosi alla pronuncia n. 3567/2017, la Cassazione censura i calcoli dell'amministrazione finanziaria, per non aver preso in considerazione anche i costi emergenti dalla contabilità: è sì possibile ricostruire i ricavi con presunzioni «anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza», ma allo stesso modo l'ufficio «deve tenere conto delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti».