17/05/2018 - SCENDONO AL 3,01% GLI INTERESSI DI MORA
“Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”: è questo il tema al centro del recente intervento dell’Agenzia delle Entrate in merito agli interessi di mora. Si tratta, nello specifico, del Provvedimento n. 0095624 datato 10 maggio 2018, mediante il quale viene comunicato che tali interessi, relativi al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono rivisti al ribasso, attestandosi al 3,01%. Ricordiamo che in generale, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Il tasso di interesse viene determinato annualmente con relativo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 dl 24 settembre 2015: con provvedimento del 4 aprile 2017 il tasso di interesse era stato fissato al 3,5% in ragione annuale, a partire dal 15 maggio 2017. Adesso però, come accennato, tale percentuale del tasso di interesse da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dal 15 maggio 2018, è stata abbassata dal 3,5% al 3,01%.