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22/05/2018 - IVA DETRAIBILE SU IMMOBILI IN LOCAZIONE SE STRUMENTALI PER L’ATTIVITÀ AZIENDALE
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema dibattuto da molto tempo e che potrà sicuramente riguardare molte aziende, in particolare quando impegnate nella ristrutturazione degli immobili locati appartenenti a terzi. Ciò che è emerso dalla Sentenza n. 11533, datata 11 maggio 2018, a cui sono giunte le sezioni unite della Suprema Corte, è che l’Iva sulle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi, ma detenuto dall’azienda in locazione, sono spese detraibili: condizione sine qua non è che il bene in questione sia strumentale all’attività dell’impresa. I Supremi giudici hanno messo nero su bianco che «deve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi». Quindi, come si evince dal nuovo principio, l'unico paletto per la detrazione dell'imposta è che l'immobile in locazione sia strumentale all'attività dell'azienda. La vicenda, come detto, va a incastonarsi in un lungo e discusso iter relativo al tema in oggetto, e ha visto come protagonista attiva una società che, al fine di realizzare un residence per vacanze, aveva provveduto ad affittare e quindi a ristrutturare un immobile, la cui proprietà era di un’azienda americana.