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25/05/2018 - INTERVENTO DELLA CASSAZIONE SULLA VARIAZIONE DI DOMICILIO

La comunicazione della variazione vale non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere e della competenza territoriale, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio: questo è il concetto che emerge da un intervento della Corte di Cassazione emessa poco più di un mese fa. Mediante l’ordinanza n. 8747 del 10 aprile 2018, infatti, i giudici di legittimità si sono espressi in merito a un tema particolare, quello cioè dell’accertamento delle imposte sui redditi: a tal proposito, dunque, la competenza dell’ufficio finanziario viene determinata con riferimento al domicilio fiscale che il contribuente provvede a indicare ed è importante sottolineare come l’eventuale variazione del domicilio fiscale, comunicata per mezzo delle dichiarazione annuale dei redditi, è a tutti gli effetti un atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio. Per completare il ragionamento e render più chiaro quanto affermato, la Cassazione evidenzia come anche che lo «ius variandi» va esercitato necessariamente in linea con il dovere della buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve sempre informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. In altri termini, quindi, il contribuente stesso, che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può poi invocare detta difformità, cercando di sfruttare, a suo vantaggio, un eventuale errore dell'amministrazione finanziaria, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato.