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29/05/2018 - CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE SUL PAGAMENTO IRAP DEI PROFESSIONISTI

L’attività di controllo e le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate rappresentano sempre materia di grande importanza per chiarire vicende legate alle norme nell’ambito del Fisco e per dirimere eventuali dubbi interpretativi di leggi non sempre facili da capire. A questa premessa, per esempio, è possibile legare la descrizione e gli sviluppi di un caso recentemente chiarito da una sentenza della Corte di Cassazione. Mediante l’ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018, infatti, i giudici della Cassazione hanno provveduto ad accogliere il ricorso di un professionista, titolare di uno studio che svolgeva anche delle attività come sindaco, revisore, formatore, consulente di parte e d'ufficio. Dal loro punto di vista, le Entrate avevano affermato che l'esistenza dell'autonoma organizzazione andava considerata anche in relazione alle diverse mansioni svolte dal contribuente e, di conseguenza, avevano ritenuto opportuno e corretto calcolare il tributo in relazione al reddito globale. Subito il dottore commercialista al centro di questo episodio aveva impugnato l'atto impositivo chiedendo lo scorporo dei compensi ai fini del calcolo del tributo. La Commissione tributaria provinciale di Genova non aveva accolto la tesi della difesa e tale decisione era poi stata confermata in secondo grado di fronte alla Commissione tributaria regionale. La Corte ha ribaltato il verdetto e, accogliendo i motivi presentati dal legale, ha applicato il principio secondo cui il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace a Irap per il reddito netto di tali attività: in sostanza, soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto organizzata, fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo. In conclusione, quindi, l’Irap, ossia l’Imposta regionale sulle attività produttive, deve essere pagata solamente sull’attività strettamente professionale, escludendo in questo caso gli altri redditi.