Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 584 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

06/06/2018 - FIRMARE LA LETTERA DI TRASFERIMENTO EQUIVALE AD ACCETTARLO

Arriva dalla Cassazione una sentenza molto interessante per quel che riguarda il mondo del lavoro e i rapporti fra datori e dipendenti, con particolare riferimento al concetto di trasferimento e alle modalità con le quali esso viene ratificato e masso in atto. La vicenda in questione si riferisce a una lavoratrice che aveva provveduto a firmare la lettera con la quale riceveva comunicazione del trasferimento: secondo la donna, firmando la lettera lei prendeva atto di quanto volesse fare l’azienda, ma non intendeva accettare tale decisione. Il tribunale le aveva dato ragione, accogliendo il suo punto di vista, ma la Corte di appello aveva ribaltato tale affermazione: da qui la decisione della lavoratrice di proporre il ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe errato nell'attribuire valore negoziale alla dichiarazione di "accettazione" - avendo omesso di valutare quale fosse la comune intenzione delle parti, nonché di interpretare le clausole contrattuali nel senso che risultava dal complesso dell'atto. Ma la Corte di Cassazione, per mezzo della sentenza n. 12341 del 18 maggio 2018, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, affermando che “All'accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell'espressione e della sua collocazione nel documento - in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento - altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro".