07/06/2018 - DEDUCIBILITÀ E INDEDUCIBILITÀ DEI BENI PER I PROFESSIONISTI
Non sempre per i contribuenti è facile districarsi nel vasto e complesso corpus normativo legato ai benefici fiscali ai quali si ha diritto, per questo motivo reputiamo sempre indispensabile che i cittadini si rivolgano ai professionisti in materia di assistenza fiscale. Tra le questioni che possono creare maggiori difficoltà interpretative troviamo ad esempio la questione della deducibilità o meno di alcuni beni strumentali. A tale proposito, provando a fare un po’ di chiarezza, va subito evidenziato come per i professionisti sono tuttora deducibili i canoni di leasing relativi a tali beni, ma che al contempo sono ancora indeducibili i canoni di ammortamento dei beni immobili strumentali. Esiste tuttavia un termine per la deduzione dei canoni di leasing, così come indicato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che all’articolo 54, comma 2, afferma come “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni”. Relativamente all’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l’acquisto diretto dell’immobile strumentale, l’Agenzia delle Entrate sostiene che essa è supportata dall’ irrilevanza delle plusvalenze eventualmente prodotte dal medesimo bene (risoluzione 13/E/2010). Suddette plusvalenze sono soggette a tassazione esclusivamente qualora si tratti di immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009, ovvero durante quel periodo in cui era invece concesso l’ammortamento fiscale sugli immobili strumentali. Inoltre nella circolare del 2010 l’Agenzia faceva espresso riferimento agli immobili strumentali acquistati, a carattere esclusivo, per l’esercizio dell’attività professionale.