08/06/2018 - RAPPORTI CON L’ESTERO, OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA
“Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”: questo l’oggetto di un provvedimento di notevole importanza emesso dall’Agenzia delle Entrate, il n. 89757 del 30 aprile 2018, atto a chiarire per l’appunto le regole tecniche e il tracciato che le comunicazioni devono rispettare obbligatoriamente. A seguito della Legge di Bilancio 2018 tutti i contribuenti che hanno rapporti con l’estero hanno l’obbligo di comunicare con cadenza mensile, all’amministrazione finanziaria, le fatture di acquisto e vendita: l’entrata in vigore della fattura elettronica ha in un certo qual modo ridimensionato il tradizionale spesometro e di conseguenza la possibilità per le Entrate di ricevere dati per quel che riguarda le operazioni con l’Estero, anche se c’è da dire che non sono state abolite del tutto le Dichiarazioni Intrastat. In merito ai dati da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione della fattura o della sua ricezione, si tratta di dati identificativi del cedente/prestatore, dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.