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13/06/2018 - LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA NON SEMPRE APPLICABILE

La procedura di liquidazione automatizzata, a seguito di correzione, non può essere applicata sempre e in maniera indiscriminata dagli Uffici finanziari: tale potere, infatti, è utilizzabile solo in presenza di alcune condizioni ben specifiche, ossia unicamente qualora l'errore sia rilevabile a seguito di un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo che non richiedono alcuna istruttoria. A chiarire questa delicata questione è un’ordinanza della Corte di Cassazione, la 10204 del 27 aprile 2018: nel caso specifico, l'individuazione dell'aliquota applicabile ai redditi prodotti da imprese estere controllate, localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, non costituiva questione meramente meccanica e matematica, involgendo una complessa interpretazione di norme diverse. La Corte respinge quindi il ricorso dell'Agenzia, che aveva invece censurato la sentenza della Ctr, laddove aveva affermato che la determinazione dell'aliquota da applicare a redditi prodotti in Paesi a fiscalità agevolata, da soggetto estero controllato da contribuente residente in Italia, costituiva una questione di tipo interpretativo. Non si trattava, come invece sosteneva l'Agenzia delle Entrate, di un mero calcolo matematico, da effettuare rideterminando l'aliquota da applicare, indicata dal contribuente al 27% e dall'Agenzia al 33%, ma di vera e propria attività interpretativa. Quando è necessaria un’indagine di tipo interpretativo della documentazione allegata, in definitiva, o una valutazione della norma da un punto di vista giuridico, è indispensabile un atto di accertamento esplicitamente motivato: di conseguenza la procedura di correzione e liquidazione automatizzata non può avere luogo.