01/06/2016 - IMU-TASI: RIDUZIONI PER COMODATI E LOCAZIONI AGEVOLATE
I contribuenti che possiedono fabbricati sono chiamati a versare gli acconti di IMU e TASI entro il 16 giugno 2016. L'acconto IMU dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili. Sono invece esonerati gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne immobili di lusso, ville e castelli, e i terreni agricoli. Allo stesso modo sono tenuti a pagare la TASI coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili, ma da quest'anno non sono più soggette al prelievo le unità immobiliari destinate a abitazione principale sia dal possessore che dal detentore. Gli acconti possono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell'anno precedente. Versamenti ridotti di IMU e TASI per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Per i primi l'articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016, infatti, ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Trattamento agevolato, infine, anche per gli immobili locati a canone concordato.