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25/06/2018 - INTERVENTO DELLA CTP DI REGGIO EMILIA SULLA MAGGIORE IVA DOVUTA
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia si è espressa recentemente in merito a una questione riconducibile al corretto versamento dell’Imposta sul valore aggiunto, prendendo ovviamente spunto da una vicenda concreta che vedeva coinvolte due parti in causa (una delle quali, come spesso accade, è l’Agenzia delle Entrate) e che ha generato un ricorso in tribunale per dirimere alcuni dubbi. La sentenza a cui si fa riferimento è la n. 57 del 3 maggio 2018, mediante la quale la sopracitata Ctp di Reggio Emilia ha provveduto ad accogliere il ricorso di una società avverso l’avviso di accertamento dell’ufficio delle Entrate. In sostanza, l’oggetto della contesa riguarda le differenze inventariali e la maggiore Iva dovuta e ciò che emerge, in base alla sentenza dei giudici, è che le differenze inventariali di entità insignificante rispetto al fatturato dell'azienda, peraltro rilevate dallo stesso contribuente con apposite rettifiche contabili e non sottoposte ad ulteriori riscontri da parte dei verificatori, non possono sostenere la presunzione di acquisti e di cessioni in evasione su cui fondare una pretesa di maggiore Iva dovuta. Proprio la Ctp, nell’escludere che la presunzione fiscale in tal caso abbia i requisiti fondamentali per poter fondare l’accertamento di imposta, ha affermato che i verificatori non dovranno limitarsi al recupero a tassazione sic et simpliciter delle differenze inventariali rilevate dal contribuente e riscontrabili dalla documentazione, obbligatoria o meno, da esso tenuta, ma dovranno valutare tali incongruenze contabili nell'ambito di una analisi generale dell'intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da quest'ultimo a giustificazione delle differenze inventariali rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo produttivo e/o commerciale dell'impresa controllata.