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25/06/2018 - INTERVENTO DELLA CTP DI REGGIO EMILIA SULLA MAGGIORE IVA DOVUTA
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia si � espressa recentemente in merito a una questione riconducibile al corretto versamento dell�Imposta sul valore aggiunto, prendendo ovviamente spunto da una vicenda concreta che vedeva coinvolte due parti in causa (una delle quali, come spesso accade, � l�Agenzia delle Entrate) e che ha generato un ricorso in tribunale per dirimere alcuni dubbi. La sentenza a cui si fa riferimento � la n. 57 del 3 maggio 2018, mediante la quale la sopracitata Ctp di Reggio Emilia ha provveduto ad accogliere il ricorso di una societ� avverso l�avviso di accertamento dell�ufficio delle Entrate. In sostanza, l�oggetto della contesa riguarda le differenze inventariali e la maggiore Iva dovuta e ci� che emerge, in base alla sentenza dei giudici, � che le differenze inventariali di entit� insignificante rispetto al fatturato dell'azienda, peraltro rilevate dallo stesso contribuente con apposite rettifiche contabili e non sottoposte ad ulteriori riscontri da parte dei verificatori, non possono sostenere la presunzione di acquisti e di cessioni in evasione su cui fondare una pretesa di maggiore Iva dovuta. Proprio la Ctp, nell�escludere che la presunzione fiscale in tal caso abbia i requisiti fondamentali per poter fondare l�accertamento di imposta, ha affermato che i verificatori non dovranno limitarsi al recupero a tassazione sic et simpliciter delle differenze inventariali rilevate dal contribuente e riscontrabili dalla documentazione, obbligatoria o meno, da esso tenuta, ma dovranno valutare tali incongruenze contabili nell'ambito di una analisi generale dell'intera posizione del soggetto, della credibilit� degli elementi comunque forniti da quest'ultimo a giustificazione delle differenze inventariali rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarit� del processo produttivo e/o commerciale dell'impresa controllata.