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03/06/2016 - NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: NON BASTA L’ESTRATTO DI RUOLO

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 3150 del 23 febbraio 2016 ha stabilito che se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, al concessionario della riscossione non basta, per provare l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, produrre in giudizio i cosiddetti estratti di ruolo. La Ctp Napoli ha dato seguito a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l'agente della riscossione, dinanzi alla contestazione del contribuente che sostiene di non aver ricevuto la cartella di pagamento, deve esibire copia integrale della stessa, non essendo sufficiente nemmeno la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata, così come statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18252 del 30 luglio 2013. Nello specifico, la Ctp ha accolto il ricorso del contribuente avverso un sollecito di pagamento notificato il 18 maggio 2015, relativo al mancato versamento della TARSU. Il ricorrente ha dedotto nel proprio atto difensivo l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento ed ha, quindi, eccepito l'estinzione di tutti i suddetti crediti tributari per essere decorso, per ciascuno, il termine di prescrizione previsto dalla legge, richiedendo così l'annullamento sia del sollecito di pagamento che delle cartelle. Non essendo stata fornita da parte di Equitalia alcuna prova in merito alla notifica di atti interruttivi, non potendosi considerare tale la produzione in giudizio degli estratti di ruolo che sono dei meri «atti interni», i giudici tributari di primo grado non hanno potuto far altro che accogliere il ricorso del contribuente, annullando il sollecito di pagamento relativamente ai crediti tributari iscritti a ruolo nelle cartelle che, del pari, sono state anch'esse annullate, sempre relativamente ai suindicati tributi, essendo ormai, alla data di notifica del sollecito di pagamento, decorsi i termini di prescrizione dei tributi dovuti, ovvero, per la Tarsu il termine di prescrizione è quinquennale, per la tassa di possesso di autoveicolo il termine di prescrizione è triennale, mentre per l'Iva il termine di prescrizione è decennale.