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12/07/2018 - CONTRIBUENTI, LA BUONA FEDE HA UN PESO IMPORTANTE

Il concetto di buona fede può essere di grande rilevanza nell’orientare la sentenza dei giudici in determinate condizioni: è ciò che è avvenuto in una recente vicenda legata a sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza n. 194 del 7 giugno 2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, rifacendosi al principio interpretativo della Corte Ue, ribadisce come la buona fede legittima il contribuente alla detrazione dell'Iva relativa a fatture per sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti: tale buona fede deve ovviamente essere accertata, per mezzo di una valutazione scrupolosa degli elementi indiziari posti a base della pretesa erariale. Entrando nel merito della vertenza, con la pronuncia in commento la Ctp di Pavia ha, anzitutto, precisato che il problema delle operazioni soggettivamente inesistenti si pone soltanto in presenza di fatture emesse da società cartiere, ovvero nel caso di società che emettono sistematicamente fatture false per consentire a chi acquista in nero, da terzi soggetti, di coprire contabilmente e fiscalmente gli acquisti. In conclusione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale comunitario, è stato ritenuto privo di pregio l'ulteriore elemento relativo alla mancanza di dipendenti in capo alle società incaricate della pubblicità: trattandosi di semplice sponsorizzazione, infatti, la prestazione erogata potrebbe essere svolta anche individualmente dal corridore, con il disbrigo delle relative pratiche per via telematica.