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19/07/2018 - ONERE DELLE SPESE PER LE TRASFERTE, INTERVENTO DELLA CASSAZIONE
Sempre più spesso l’idea del lavoratore che svolge le proprie mansioni sempre nella medesima sede, nello stesso ufficio, si è modificata: molti lavoratori ormai si spostano, cambiano sede di lavoro e si recano in trasferta. Ed è proprio in relazione alle trasferte che si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con particolare riferimento ai soggetti su cui grava l’onere della prova delle spese. In particolare, la Corte si è pronunciata su una vicenda che riguardava una società cui l'INPS richiede il pagamento degli oneri contributivi sui rimborsi spese chilometrici per vitto alloggio e trasporto fuori dal territorio comunale per lavoratori definiti dalla sentenza di primo grado come trasfertisti. In merito a tale questione, la Cassazione ha accolto il ricorso principale della società affermando che ai sensi dell'art. 51 (ex art. 48) del D.lgs n. 917 del 1986 «in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero non concorrono a formare il reddito ». Il ricorso incidentale dell’INPS è stato altresì accolto perché i «rimborsi chilometrici» versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati; infatti, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci». I giudici concludono sostenendo che «L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto», rimandando poi il caso alla Corte di Appello.