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23/07/2018 - IVA PER INFERRIATE, ZANZARIERE E TAPPARELLE, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
Sul modo di considerare la questione Iva per quel che concerne il tema della ristrutturazione edilizia sono arrivati tanti chiarimenti e correzioni nel corso degli ultimi anni: per quel che riguarda una parte particolare di questa voce permangono ancora alcuni dubbi interpretativi. In particolare, ci riferiamo a lavori su zanzariere, inferriate e tapparelle. A tal proposito, la Legge 205/2017, ossia la Legge di Bilancio 2018, ha fornito una norma di interpretazione autentica in merito ai beni significativi, legando l'aliquota IVA all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.29 dicembre 1999. Negli ultimi giorni si è aggiunto un chiarimento autorevole in materia, ossia la Circolare 15/E datata 12 luglio 2018, dell’Agenzia delle Entrate: nello specifico, per tapparelle o sistemi oscuranti analoghi, il documento di prassi chiarisce che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Pertanto, il valore/costo delle tapparelle va ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%. In merito alle zanzariere, esse non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, il valore delle zanzariere non assume rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10% Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione. Per il terzo degli elementi citati, ossia le inferriate, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/ componenti separate degli infissi in quanto costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.