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26/07/2018 - RESPONSABILITÀ PER L’INVIO TARDIO DELLE DICHIARAZIONI, CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE
Il concetto di responsabilità del professionista grava anche sui commercialisti nella loro attività di invio della dichiarazione in ritardo rispetto ai tempi sanciti per legge: questo vale in particolare, per quanto riguarda l’argomento di questa comunicazione, in relazione a ritardi dovuti a errori bloccanti nel sistema o anche per un’eventuale malattia di un collaboratore del professionista che ha provveduto all’inserimento dei dati. A intervenire sulla questione, ribadendo peraltro l’orientamento attuale del diritto, è la Corte di Cassazione, in merito al caso concreto di un ricorso su una sanzione amministrativa comminata a un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, proprio a causa dell’invio oltre la scadenza stabilita. Andando più nello specifico, nella Sentenza a cui facciamo riferimento (la 19381 della Suprema Corte di Cassazione, datata 20 luglio 2018), si evidenzia come sul soggetto che invia in ritardo le dichiarazioni dei contribuenti, grava l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti: né la presenza di disguidi tecnici ("nella specie i cd. errori bloccanti"), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione; né tantomeno la malattia, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto.