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07/08/2018 - IVA PER SERVIZI ACCESSORI, ORDINANZA DELLA CASSAZIONE
Quando si parla di Imposta sul Valore Aggiunto capita in molte occasioni che la situazione concreta che vede coinvolti società o privati non sia del tutto chiara a chi è direttamente coinvolto in una data vicenda: per evitare interpretazioni incomplete o errate si registrano spesso interventi dei giudici. È ciò che riguarda, per esempio, l’Ordinanza n. 20234, datata 31 luglio 2018, della Corte di Cassazione, che fornisce una spiegazione, in tema di IVA, in merito alla vendita di beni e servizi accessori e alla loro relazione con l’attività principale. In particolare, la Cassazione afferma che, se a fronte di un compenso determinato unitariamente, un soggetto italiano si impegna sia a vendere i prodotti di una impresa Ue, sia a offrire servizi tecnici e amministrativi accessori costituenti il mezzo per la migliore fruizione dei prodotti commercializzati, ai fini Iva si configura un’unica operazione economica, con la conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale previsto per l’attività principale, nel caso di specie in regime di esenzione. Scendendo un po’ più in profondità nell’aspetto tecnico e legislativo, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA di cui all'art. 40, comma 8, del di. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427 (nel testo applicabile ratione temporis), sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.