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09/08/2018 - AGEVOLAZIONI PER IMPATRIATI VALIDA ANCHE SE SI CAMBIA IL LAVORO

Nei giorni scorsi è arrivata una richiesta di chiarimenti legata al mondo del lavoro, con particolare riferimento al regime speciale di tassazione previsto per i lavoratori impatriati: ed ecco a stretto giro di posta il chiarimento del Ministero dell’Economia in Commissione Finanza della Camera. In sostanza viene affermato come la continuità di lavoro viene mantenuta anche al verificarsi dell’ipotesi di cambio lavoro: qualora infatti l’interruzione fosse dovuta unicamente al trascorrere dei giorni festivi che intercorrono tra la fine del contratto precedente e l’inizio di quello successivo, bisogna ritenere rispettato nella sostanza il requisito richiesto. La problematica esposta riguardava, in particolare, il caso del lavoratore che, nel corso del periodo indicato di 24 mesi aveva effettuato un cambio del posto di lavoro, con interruzione tra un contratto e l'altro dovuta solo dal fatto che tra il termine del primo contratto e l'inizio del secondo erano intercorsi alcuni giorni ma solo festivi. Gli uffici hanno, innanzitutto, ricordato che si deve far riferimento alla disciplina agevolativa, di cui al comma 2, dell'art. 16, dlgs 147/2015, modificato dalla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che prevede la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se i lavoratori hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero se hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream; la tassazione ridotta del lavoro prodotto in Italia spetta per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro periodi successivi, con prima applicazione dal periodo d'imposta 2017