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03/09/2018 - TASSA RIFIUTI, LA PRESCRIZIONE È QUINQUENNALE
Mediante la sentenza n. 140/2/18, che è stata depositata lo scorso 18 luglio, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si è espressa per chiarire un caso particolare relativo alla tassa rifiuti. La vicenda aveva come protagonista un contribuente destinatario di una serie di cartelle notificate tra il 2003 e il 2008, relative a omessi versamenti della sopra citata Tarsu, ma anche del bollo auto, del canone tv e del diritto annuale alla Camera di commercio. Avviato il contenzioso, il contribuente in questione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. L'agente della riscossione sosteneva invece che, una volta notificate le cartelle, non erano più applicabili i singoli termini di prescrizione propri di ogni tributo iscritto a ruolo, bensì l'ordinaria prescrizione, quindi decennale, per l'unico credito pecuniario nel quale erano confluite le singole voci. Il giudici emiliani però non sono del medesimo avviso, infatti in linea con la pronuncia della Cassazione n. 20213/2015, la Ctp fa notare che l'applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento o sentenza passata in giudicato, ma non a cartelle esattive». E poiché si tratta di «prestazioni periodiche», i comuni hanno tempo cinque anni per chiedere la tassa rifiuti ai propri cittadini, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile. In definitiva, quindi, il termine di prescrizione per la notifica delle cartelle relative alla tassa rifiuti e alle rispettive sanzioni è quinquennale, non decennale.