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06/09/2018 - FALLIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO, CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONE
Il trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività. Questo assunto sintetizza in poche parole un concetto importante e di vasta portata, riconducibile al tema del fallimento di una società e a come tale particolare procedura si leghi al trasferimento all’estero della sede. Rifacendoci a quanto previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare in vigore, il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, sempre che l’insolvenza venga posta in essere prima della cancellazione o entro l’anno successivo: la Cassazione si è espressa sul tema affermando, per mezzo dell’ordinanza n. 10793 datata 4 maggio 2018, che il trasferimento della sede aziendale all’estero non preclude la possibilità che una società possa essere dichiarata fallita, indipendentemente dal fatto che tale trasferimento sia effettivo o fittizio. L’ordinanza summenzionata chiarisce come l'operatività dell'art. 10 della legge fallimentare è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un trasferimento effettivo o fittizio.