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19/09/2018 - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CONTENZIOSI, INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA
Il trasferimento dell'immobile all'ex coniuge in caso di separazione e divorzio prima che sia trascorso il quinquennio dall'acquisto previsto dalla normativa, non fa perdere le agevolazioni. Al riguardo, è bene rammentare che le principali agevolazioni riguardanti la prima casa sono: se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%, applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%, applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Inoltre, il trasferimento dell'immobile all'ex coniuge, concretizza un atto relativo allo scioglimento del matrimonio e alla cessazione dei relativi effetti civili, pertanto è valida l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro. Questo è quanto chiarito dai giudici di merito e di legittimità in merito al bonus prima casa in relazione ai casi di separazione o divorzio. In sostanza, dunque, la giurisprudenza consolidata invita l’Agenzia delle Entrate a fermarsi nei casi di contenzioso in materia: proprio di recente è stata diffusa una nota in tal senso con cui si inducono gli uffici a non continuare lungo la strada delle liti sulle agevolazioni per la prima casa al verificarsi dei casi di assegnazione dell’immobile all’ex coniuge.