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25/09/2018 - FOTOVOLTAICO E RISPARMIO ENERGETICO, CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITÀ
L’impianto fotovoltaico rientra a pieno titolo tra le opere dedicate al risparmio energetico e per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). La detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ma è esclusa ove la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale. Questo quanto previsto dall’articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalla Circolare n. 7 del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, che confermava i chiarimenti già forniti mediante la Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013. L’Agenzia ha citato tali riferimenti in risposta alla richiesta di un contribuente che affermava di aver sostenuto determinate spese nel 2017 relativamente all’acquisto e al montaggio di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico, impianto installato in precedenza presso la propria abitazione e che non aveva mai dato al medesimo contribuente la detrazione IRPEF prevista. Mediante la risposta fornita pochi giorni fa, le Entrate chiariscono come per poter fruire della detrazione per il risparmio energetico in merito alle spese di acquisto e installazione di un impianto per l’accumulo di energia elettrica prodotta per mezzi di un sistema fotovoltaico, è indispensabile che l’accumulatore sia acquistato e installato contemporaneamente o in un momento successivo rispetto all’istallazione dell’impianto fotovoltaico; il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.